Certificazione prevenzione incendi

Certificazione prevenzione incendi: cosa bisogna sapere:

I condominii possono rientrare, secondo i casi in tre tipologie diverse di “attività” soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, quali sono:

  • Attività n. 74 – Impianti per la produzione di calore (Caldaia) con potenza superiore a 116 kw
  • Attività n. 75 – Autorimesse pubbliche e private di superficie superiore ai 300 mq
  • Attività n. 77 – Edifici con altezza antincendi superiore ai 24 m

Il decreto del 25 gennaio 2019 ha modificato il decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione ed introduce i nuovi requisiti a cui devono rispondere i condominii sia in caso di edifici di nuova costruzione, sia per quelli già esistenti.

In particolare, le nuove regole entrano in vigore il 6 maggio 2019 per le nuove costruzioni; mentre per gli edifici esistenti bisognerà dunque adeguarsi entro:

  • 1 anno (maggio 2020) per l’adozione delle disposizioni antincendio e di quelle che possano garantire l’esodo in caso di incendio in totale sicurezza
  • 2 anni (maggio 2021) per l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza.

Per interventi di rifacimento delle facciate – elementi sensibili dal punto di vista della sicurezza incendio – ad esempio la realizzazione di un cappotto termico o di una facciata ventilata, le nuove norme devono essere osservate dal 6 maggio 2019. In questo caso le nuove disposizioni progettuali si applicano a:

  • edifici di civile abitazione di nuova realizzazione
  • edifici esistenti oggetti di interventi successivi alla data di entrata in vigore del decreto comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate

Nel nuovo art. 9-bis. vengono fornite alcune definizioni quali EVAC, GSA, Misure antincendio preventive e l’attribuzione dei Livelli di prestazione (L.P.) sotto riportati:

  • L.P. 0 – per edifici di altezza antincendi compresa tra 12 e 14 metri;
  • L.P. 1 – per edifici di altezza antincendi compresa tra 24 e 54 metri;
  • L.P. 2 – per edifici di altezza antincendi compresa tra 54 e 80 metri;
  • L.P. 3 – per edifici di altezza antincendi oltre 80 metri o, indipendentemente dall’altezza, se con più di 1000 occupanti.

Per ognuna di queste categorie sono previsti i compiti e le funzioni del responsabile dell’attività antincendio e degli occupanti.

certificazione anticendioCon “altezza antincendi” non si intende l’altezza dell’edificio, ma un parametro di rischio, ossia l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.

Scadenza

Alla scadenza del certificato di prevenzione incendi, il responsabile dell’attività deve presentare l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 151/2011.

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